5588                   13 ottobre 2004                   ISTITUZIONI / SANITÀ E SOCIALITÀ

 

 

 

Modifica dell'articolo 57 della Legge sugli esercizi pubblici del
21 dicembre 1994 (Les Pubb)

 

 

 

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

 

con questo messaggio lo scrivente Consiglio vi propone di modificare l'art. 57 della Legge sugli esercizi pubblici in modo da poter concretizzare, negli esercizi pubblici, l'esigenza di protezione dal fumo secondario (o fumo passivo) avvertita da una parte sempre più importante della popolazione.

Per contro, non risulta necessario por mano alla modifica della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, siccome disponiamo già di un'esplicita delega (cfr. art. 52 cpv. 3) che ci permette di stabilire i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico collettivo ove è vietato fumare. Al riguardo vi renderemo partecipi delle nostre intenzioni in un prossimo capitolo del presente messaggio.

 

In risposta a una petizione sottoscritta da oltre 11'000 cittadini che postulavano un intervento pubblico contro il fumo passivo a sostegno della salute dei cittadini e a numerose prese di posizione sulla questione, avevamo designato con ris. gov. n. 1007 dell'11 marzo 2003 uno speciale Gruppo di lavoro che risultava così composto:

·      Andrea Gianinazzi, Presidente, Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria

·      Alberto Polli, Segretario, Associazione svizzera non fumatori

·      Claudio Belloli, Gastro Ticino

·      Ignazio Cassis, Medico cantonale

·      Benedino Gemelli, Gruppo spontaneo cantonale a tutela della clientela

·      Corrado Kneschaurek, Società svizzera degli albergatori, Sezione Ticino

·      Ing. Mario Jäggli, Chimico cantonale e Direttore del Laboratorio cantonale

·      Gianni Moresi, Divisione della formazione professionale

·      Dr. Marco Pons, Medico specialista delle malattie polmonari

·      Claudio Portavecchia, Ufficio permessi della Sezione permessi e immigrazione

·      Lic.jur. Stefano Radczuweit, Giurista Dipartimento sanità e socialità

 

Il rapporto, da noi ricevuto il 9 ottobre 2003, prende atto dell'inefficacia delle disposizioni attualmente in vigore e dell'impossibilità di risolvere il problema solo sulla base di raccomandazioni non vincolanti, e delimitando le aree riservate ai non fumatori. Le conclusioni a cui giunge il Gruppo di lavoro raccomandano l'introduzione di misure che di fatto proibiscano di fumare all'interno di tutti gli esercizi pubblici e nei locali chiusi pubblici o accessibili al pubblico.

Siccome condividiamo la sostanza del rapporto, abbiamo deciso di presentarvi il presente messaggio.

In quest'ottica, concretizziamo pure quanto postulato dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi nel suo rapporto dell'8 marzo 2004 sulla Petizione 23 novembre 2003 presentata dal signor Valerio De Giovanetti "Non fumo assoluto" secondo cui:

"La Commissione, considerato come la richiesta del petente rientri nell'ambito più vasto dei pericoli legati al fumo passivo esaminati da uno speciale gruppo di lavoro istituito dal CdS, invita il Governo a voler, in tempi brevi, presentare un messaggio al parlamento cantonale con le proposte d'intervento possibili."

 

Queste conclusioni sono state da voi approvate durante la seduta del Gran Consiglio del 22 marzo 2004.

 

 

 

I.       GENERALITÀ

Considerazioni generali

Sin dal 1989 la questione del fumo passivo è considerata nella Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (in seguito: Legge sanitaria) e dal 1994 è recepita dalla Legge sugli esercizi pubblici (in seguito: Les Pubb). Questo prova che il legislatore da tempo si è posto il problema della dannosità del fumo passivo, oltre che di quello attivo, e della necessità di tutelare chi non fuma, in modo particolare i soggetti più deboli e più esposti ai pericoli.

Infatti, l'art. 52 cpv. 1, 2 e 3 della Legge sanitaria del 18 aprile 1989 testualmente recita:

"1È considerato atto dannoso alla salute imporre l'aspirazione del fumo della combustione del tabacco o di altre sostanze a un non-fumatore in luogo chiuso di uso pubblico o collettivo.

2Il Consiglio di Stato, nel rispetto delle libertà individuali, promuove l'informazione alla popolazione sugli effetti nocivi del fumo attivo e passivo della combustione di tabacco e altre sostanze fumate.

3Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare.”

 

Inoltre, l'art. 57 della Les Pubb del 21 dicembre 1994 è del seguente tenore:

“Nei locali dove sono serviti cibi dev'essere garantita un'appropriata ventilazione e almeno un terzo dello spazio disponibile dev'essere riservato ai non-fumatori".

 

Per quanto attiene alla Legge sanitaria occorre, in modo particolare, far riferimento al rapporto 9 settembre 1988 della Commissione speciale in materia sanitaria che segnatamente affermava:

“Il tabagismo passerà alla storia come la più grande epidemia evitabile del 20esimo secolo. La Commissione ritiene che anche il fumo passivo debba essere combattuto e per tale ragione il capoverso 1 deve essere mantenuto come tale, poiché il cittadino deve essere maggiormente protetto contro il consumo passivo di tabacco.

Il Consiglio di Stato potrà per regolamento stabilire dove è vietato fumare, segnatamente, a mente della Commissione, le scuole, gli ospedali, i negozi, le sale di riunione, gli uffici ove lavorano più persone. Dovrà essere possibile fumare solo in locali appositi e separati. Per gli esercizi pubblici si dovrà in particolare instaurare una politica di promozione delle aree non fumatori.”

(cfr. pag. 23, commento all'art. 52)

 

Il 19 dicembre 2000 il Gran Consiglio ha proceduto ad apportare due modifiche sostanziali all’art. 52 della Legge sanitaria sostituendo su nostra proposta (cfr. messaggio n. 4544 del 26 giugno 1996) la parola “pregiudizievole per la salute” con “dannoso alla salute”, ritenendo che il primo termine fosse di "difficile praticabilità giuridica". Inoltre, su proposta della Commissione speciale sanitaria (cfr. rapporto commissionale del 14 novembre 2000) ha accolto la preoccupazione dell’Associazione svizzera non fumatori riguardante la dimenticanza del consumo di canapa e, di conseguenza, ha approvato la nuova formulazione “consumo di tabacco e di altre sostanze”.

 

Per quanto concerne la Les Pubb, nel nostro messaggio n. 3923 del 14 aprile 1992, a sostegno dell'introduzione del nuovo art. 57 (nel messaggio: art. 55) affermavamo quanto segue:

"Conformemente al principio sancito dalla Legge sanitaria del 18 aprile 1989, è considerato atto pregiudizievole alla salvaguardia della salute l'aspirazione del fumo della combustione del tabacco a un non fumatore in luogo chiuso di uso pubblico e collettivo (art. 52 cpv. 1).

L'articolo proposto tiene conto dell'auspicio formulato dalla Commissione speciale in materia sanitaria, secondo il quale, "per gli esercizi pubblici si dovrà in particolare instaurare una politica di promozione delle aree «non fumatori»" (cfr. rapporto 9 settembre 1988, pag. 23)."

 

Orbene, in questi ultimi anni, il Dipartimento della sanità e della socialità e il Dipartimento delle istituzioni si sono impegnati, con la collaborazione attiva ed esterna dell'Associazione svizzera non fumatori (ASN) e con l'appoggio delle associazioni del ramo (Gastro Ticino e Società degli albergatori), nell'informazione e nella sensibilizzazione agli esercenti sui contenuti della legge e sugli obiettivi di salute pubblica e di protezione che essa si prefigge. Si è così voluto aiutare l'esercente a introdurre nel proprio locale spazi riservati ai non fumatori separati da quelli per i fumatori. Là dove ciò non era possibile si è chiesto, conformemente alla legge, che almeno un terzo dei tavoli fosse destinato a chi non fuma. Si è messo a disposizione degli esercenti materiale di informazione volto a promuovere il rispetto reciproco tra fumatori e non fumatori.

Questa opera di sensibilizzazione e di convincimento si è prolungata sull'arco di diversi anni e ha consentito di giungere solo in qualche caso a risultati apprezzabili e, comunque, ben lontani dagli obiettivi auspicati. Queste misure hanno mostrato chiaramente i limiti di un'autoregolazione del settore.

 

Di fatto oggi la separazione tra spazi fumatori e spazi non fumatori negli esercizi pubblici è inefficace e la situazione attuale risulta essere insoddisfacente nella stragrande maggioranza degli stessi come pure negli altri luoghi accessibili al pubblico e/o di uso pubblico. Il problema non è quindi risolto.

Ogni giorno giungono segnalazioni di disagio provocato dal fumo passivo in ristoranti, luoghi in cui si gioca a tombola, foyer di sale cinematografiche, uffici pubblici, ecc.; fastidio che trova sempre più spesso riscontro anche nella stampa quotidiana e settimanale.

 

 

 

II.    ASPETTI MEDICO-SANITARI

1.    Dati epidemiologici sul fumo in Svizzera

Un terzo della popolazione dei paesi industrializzati fuma. La prevalenza del fumo è in diminuzione nel mondo occidentale, ma con caratteristiche differenti da zona a zona.

L’abitudine di fumare è per contro in aumento nella popolazione femminile, tra gli adolescenti e nei paesi in via di sviluppo.

In Svizzera il 30% dei giovani tra 14 e 20 anni fuma. La proporzione dei giovani che fumano quotidianamente è quattro volte più elevata se i genitori sono fumatori: 29% se entrambi i genitori fumano, 20% se fuma solo un genitore, 8% se i genitori non fumano.

La prevalenza del fumo negli uomini supera la media svizzera nei cantoni Ticino, Argovia, Ginevra, Basilea-Città e Basilea-Campagna. Rispetto alla media svizzera si riscontra una prevalenza superiore di donne fumatrici tra 25 e 44 anni nei cantoni Ticino, Vaud, Zurigo e Ginevra.

 

 

2.    Malattie legate al fumo passivo

Sulla correlazione tra tabagismo e un gran numero di malattie non sussiste più alcun dubbio. La bibliografia è ampia e gli studi condotti in modo corretto sono concordi nel ritenere il consumo di tabacco responsabile di numerose malattie invalidanti e mortali (si tratta in primo luogo di malattie delle vie respiratorie e del sistema circolatorio, di tumori e di ulcere).

 

 

3.    Effetti del fumo passivo sui bambini

La maggiore esposizione al fumo in età pediatrica avviene durante la gravidanza, allattamento e prima infanzia. L’esposizione al fumo passivo della madre durante la gravidanza provoca ostruzione bronchiale, iper-reattività bronchiale, ritardo di maturazione polmonare e ridotto peso corporeo alla nascita. Il fumo passivo sembra inoltre giocare un ruolo nella morte improvvisa del neonato. L’esposizione al fumo passivo durante l’infanzia provoca, oltre a irritazione degli occhi, naso e gola, un aumento di tosse, fischi respiratori, asma bronchiale e allergie.

 

 

4.    Effetti del fumo passivo sugli adulti

Molti studi clinici hanno dimostrato una prevalenza più elevata di tumore polmonare, malattie cardio-vascolari, malattie cerebro-vascolari, asma bronchiale e tumori della vie aeree superiori nelle persone esposte al fumo passivo rispetto ai soggetti non esposti. Il fumo passivo è nocivo ovviamente per le donne incinte, futuri nascituri e per i neonati.

 

Il fumo passivo aumenta del 24% il rischio di cancro polmonare; nei soggetti esposti al fumo passivo sia a domicilio che sul posto di lavoro questo rischio è aumentato del 39%. Occorre ricordare che questo rischio aumenta di oltre il 1000% nel fumatore attivo.

Secondo gli studi citati nel rapporto del Gruppo di lavoro, il fumo passivo aumenta del 25% il rischio di malattia cardio-vascolare e aumenta il rischio di malattia cerebro-vascolare e di tumore della laringe. Esiste inoltre una chiara relazione tra fumo passivo e nuova insorgenza di asma bronchiale, come pure peggioramento di un’asma bronchiale già nota. Per le patologie cerebro-vascolari l’aumento del rischio è del 100%, ovvero del doppio di una persona non esposta al fumo passivo.

 

Nel 1991, al fine di stabilire i rapporti tra inquinamento atmosferico e affezioni respiratorie nella popolazione svizzera adulta tra i 18 e 60 anni, per lo studio SAPALDIA (Swiss Study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults) sono state interrogate e sottoposte a esame della funzionalità respiratoria 9651 persone in otto località svizzere, tra cui Lugano. Queste persone sono state ricontrollate dieci anni dopo e l’analisi dei dati è in corso. Le informazioni raccolte nel 1991 hanno mostrato che i fumatori passivi soffrono più frequentemente di disturbi respiratori rispetto ai soggetti non esposti al fumo. Il 7% presenta una respirazione sibilante (vs 4%), l’11% tosse cronica (vs 7%), il 7% bronchite cronica (vs 5%). La probabilità di un fumatore passivo di divenire asmatico aumenta del 30% se l’esposizione giornaliera è inferiore a 3 ore e dell’80% se superiore a 3 ore. La probabilità relativa per un fumatore passivo di contrarre tosse cronica aumenta del 70% se la durata dell’esposizione è inferiore a 20 anni e del 130% se superiore a 20 anni. La probabilità relativa per un fumatore passivo di acquisire una bronchite cronica aumenta del 20% in caso di esposizione a domicilio inferiore a 3 ore giornaliere e del 40% se l’esposizione supera le 3 ore. Quando l’esposizione avviene sia a domicilio che sul posto di lavoro la probabilità aumenta rispettivamente del 60% e dell’80%.

 

Nonostante una diluizione più o meno importante, l’aria è contaminata da più di una decina di sostanze sicuramente cancerogene note e dai gas della combustione e resta pericolosa per la salute. Il fumo passivo rappresenta il più importante agente inquinante dell’aria negli ambienti chiusi. Il livello di cotinina - che è il principale metabolita della nicotina - è alto anche nelle urine dei soggetti esposti al fumo passivo, benché non siano fumatori.

 

Da rilevare che recentemente il fumo del tabacco in un ambiente chiuso è stato classificato dal Centre International de Recherche sur le Cancer di Lione nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene più pericolose per l'uomo, annoverato quindi con sostanze come l'amianto, il radon, l'arsenico e altre ancora.

 

In considerazione del numero di persone esposte e dei danni che produce, il fumo passivo va quindi considerato come un rischio per la salute della popolazione in generale e ciò richiede da parte dello Stato misure adeguate di protezione.

 

 

 

III.   IL FUMO DEL TABACCO NELLA RISTORAZIONE

Il timore della perdita di clienti ha sempre costituito un deterrente a una efficace limitazione del fumo all'interno degli esercizi pubblici. Un’inchiesta di Gastro-Suisse (Fédération de l’hôtellerie et de la restauration), promossa nel 1998 rivelava però che una maggioranza (64%) della clientela svizzera auspica ristoranti senza fumo. Circa il 75% delle 1'000 persone intervistate si sono espresse per camere d’albergo dove non si fumi e anche il 34% dei fumatori è favorevole.

Da un’analoga inchiesta interna condotta da Gastro-Ticino emerge l'insoddisfazione della situazione attuale, non solo da parte di chi non fuma, ma anche da parte dei fumatori che intravedono i lati positivi di una limitazione del fumo all’interno degli esercizi pubblici.

I non fumatori costituiscono una porzione di mercato molto ampia, anche se meno visibile di quella dei fumatori e viene altresì riconosciuto che molti cittadini si autoescludono oggi dalla frequenza degli esercizi pubblici (ristoranti innanzitutto) proprio per la questione del fumo.

Un’inchiesta nominativa condotta dall’Associazione non fumatori presso ca. 300 ristoranti e bar del Cantone (ogni esercente doveva sottoscrivere un formulario di adesione nel quale si chiedeva un parere sulle soluzioni future da adottare per risolvere il problema del fumo passivo) ha mostrato chiaramente come la maggioranza degli esercenti sia d’accordo per una decisione restrittiva per quanto riguarda il fumo nei locali, purché sia adottata dallo Stato e valga per tutti.

 

 

 

IV.  IL FUMO DEL TABACCO SUL POSTO DI LAVORO

Bisogna dire che il mondo del lavoro si è fatto più sensibile alla questione, grazie alla disponibilità e alla lungimiranza dei datori di lavoro che hanno compreso quanto può essere positivo per l’azienda promuovere la salute all’interno della propria struttura . Una normativa che limitasse in modo uniforme il fumo all’interno dei locali accessibili al pubblico porterebbe nuova linfa anche a chi volesse adottare misure più efficaci a protezione del lavoratore che non fuma, ma anche di quello che fuma. Esiste in questo ambito una normativa a livello federale che è l’art. 19 dell’Ordinanza concernente la legge federale sul lavoro (Il datore di lavoro deve provvedere, nel quadro delle possibilità dell’azienda, affinché i non fumatori vengano preservati dal fumo di altre persone).

Il Codice delle obbligazioni all’art. 328 e la Legge sull’assicurazione contro gli infortuni all’art. 82, obbligano il datore di lavoro a proteggere la salute del lavoratore, per cui si deduce che il datore di lavoro è tenuto a proteggere i suoi dipendenti non-fumatori dal fumo di tabacco.

 

Nell’ambito dell’Amministrazione statale citiamo l'art. 54 del Regolamento dei dipendenti dello Stato del 13 dicembre 1995 secondo cui:

“Il fumo di tabacco è vietato negli spazi a contatto con il pubblico e in linea di principio in quelli comuni”.

 

Questa norma è poi stata ripresa come esempio in altri settori professionali privati. Valga per tutti l’esempio dell’azienda RTSI che recentemente ha introdotto il principio del “non fumo” all’interno dei propri spazi lavorativi.

 

Per quanto concerne l'ambito scolastico fa stato la nostra risoluzione del 2 settembre 1997 che indica che “negli edifici scolastici e negli spazi di accesso agli istituti di ogni ordine e grado, è vietato fumare”.

 

 

 

V.   IL MUTAMENTO SOCIALE IN ATTO: IL BISOGNO DI PROTEZIONE

Crediamo che la popolazione oggi sia pronta a una limitazione del fumo all’interno degli spazi chiusi accessibili al pubblico. Questa limitazione va interpretata non come una “proibizione” ulteriore alla presunta libertà individuale, bensì come un riconoscimento alla maggioranza della popolazione che non fuma e non vuole fumare suo malgrado. Si tratta di una misura di protezione della salute facilmente accettabile nel medio termine anche da chi fuma e della quale egli stesso potrà beneficiare. Non si fuma più in moltissimi ambiti senza che questo abbia prodotto grandi problemi. Nei paesi dove queste misure sono state adottate in modo puntuale sul posto di lavoro, molti dipendenti ne hanno approfittato per smettere di fumare.

Il divieto di fumare all’interno dei locali pubblici e negli altri spazi accessibili al pubblico costituisce un ulteriore fattore di protezione per la gioventù tenuto conto anche della proposta di abbassamento dell’età di accesso dei minorenni negli esercizi pubblici. Inoltre l’applicazione di questa norma avrebbe come conseguenza una migliore gestione del fumo di sostanze illegali spesso non riconoscibili dall’esercente o da altre persone.

 

Le misure contro il fumo passivo permettono di attirare l’attenzione sul tabacco e di veicolare messaggi in cui la norma sia non-fumare. Si tratta di un messaggio importante perché consente di correggere l’errata percezione che hanno oggi i giovani in relazione al numero delle persone che fumano.

 

Nella recente Convenzione quadro dell’OMS per la lotta antitabagica (Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac; WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC) adottata il 21 maggio 2003 all’art. 8 cpv. 2 si dice:

"Chaque Partie adopte et applique, dans le domaine relevant de la compétence de l’Etat en vertu de la législation nationale, et encourage activement, dans les domaines où une autre compétence s’exerce, l’adoption et l’application des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres mesures efficaces prévoyant une protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics intérieurs et, le cas échéant, d’autres lieux publics."

 

La Convenzione è già stata firmata da 52 Paesi, ma deve ancora essere ratificata dalla Svizzera.

 

 

 

VI. CHE COSA FANNO GLI ALTRI: L'ESEMPIO ITALIANO

Val la pena citare l’esempio più a noi vicino, ossia quello italiano. Ormai da quattro anni un provvedimento di “divieto di fumare negli esercizi pubblici” è stato adottato nella provincia di Trento il 14 luglio 2000 dal Consiglio provinciale. La bontà del provvedimento è dimostrata in un sondaggio promosso dall’ente sanitario provinciale sia tra gli avventori, sia tra gli esercenti. Si rileva che il 97,9% della clientela “è d’accordo con la legge provinciale che ha vietato il fumo nei ristoranti e nelle pizzerie” e la stessa domanda rivolta agli esercenti ha avuto il 91,4% di risposte affermative. Questo smentisce il luogo comune che le popolazioni latine siano poco propense a introdurre limitazioni sul fumo del tabacco in luoghi chiusi.

L'esempio di Trento è poi stato esteso all’Italia intera con legge 16 gennaio 2003, N. 3 (cfr. art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori") e con la susseguente adozione delle disposizioni concernenti i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo.

 

 

 

VII. L'INFORMAZIONE E LA SENSIBILIZZAZIONE

La limitazione del fumo negli esercizi pubblici e nei luoghi accessibili al pubblico potrà comportare all'inizio qualche resistenza e discussione. Si tratta quindi di accompagnare la misura con una efficace azione informativa e di sensibilizzazione nonché con un attento monitoraggio della situazione. La decisione va spiegata, come va descritto che essa non ha alcuna intenzione discriminatoria nei confronti dei fumatori al punto che molti di loro la condividono. Questa campagna dovrebbe essere di tipo mediatico e, vista la vocazione turistica del Cantone, rivolgersi anche agli ospiti confederati e stranieri. Oltre a queste misure visibili occorrerà mantenere per un certo periodo una sensibilizzazione personale mettendo a disposizione degli esercenti materiale pubblicitario che evidenzi la misura, la faccia conoscere e ne spieghi la ragione.

 

 

 

VIII.       CONSIDERAZIONI DI NATURA LEGISLATIVA

La competenza di vietare il fumo nei locali pubblici spetta attualmente anche ai Cantoni. Infatti, secondo l'art. 3 della Costituzione federale:

"I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione".

 

Nell'ambito che ci interessa la disposizione costituzionale cui riferirsi è l'art. 118, che statuisce:

 

"Art. 118 Protezione della salute

1Nell’ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute.

2Emana prescrizioni su:

a)    l’impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;

b)    la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali;

c)    la protezione dalle radiazioni ionizzanti."

 

La Confederazione ha quindi per principio la competenza di legiferare nell'ambito del fumo passivo. Si tratta tuttavia di una cosiddetta competenza concorrente, vale a dire che la competenza federale ha forza derogatoria successiva: fintanto che la Confederazione non si avvale delle competenze conferitele dalla Costituzione, i Cantoni rimangono essi stessi competenti. La competenza cantonale decade solo allorquando la Confederazione si avvale della sua competenza mediante l'emanazione di leggi (Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I p. 212 seg.; cfr. anche Giorgio Malinverni in: Commentaire de la Constitution fédérale de la Conféderation Suisse du 29 mai 1874, N. 25 ad art. 69).

Non avendo la Confederazione attualmente fatto uso di questa competenza la stessa spetta ai Cantoni.

 

Per quanto riguarda le restrizioni che la modifica di legge potrebbe apportare alle libertà fondamentali (si pensa soprattutto alla libertà economica degli esercenti) si ricorda che i diritti fondamentali possono essere limitati se cumulativamente si fondano su una base legale, sono giustificati da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e sono proporzionati allo scopo (art. 36 Cost. fed.).

Il requisito della base legale è soddisfatto con le modifiche proposte. L'interesse pubblico è senz'altro dato, avendo la restrizione lo scopo di tutelare la salute pubblica e il diritto all'integrità fisica dei non fumatori (art. 10 Cost. fed. e 8 Cost. cant.). La sua proporzionalità non può neppure essere messa in dubbio. Per essere proporzionale la misura deve infatti essere atta a raggiungere lo scopo e necessaria, nel senso che una misura più blanda non permette di raggiungere gli scopi prefissati.

Per quanto riguarda gli esercizi pubblici il Cantone Ticino ha già operato per oltre 7 anni con una misura meno restrittiva (garanzia di un'appropriata ventilazione e riservazione di almeno un terzo dello spazio disponibile dev’essere riservato ai non fumatori; art. 57 Les Pubb). Come già evidenziato la stessa non ha però permesso di raggiungere gli scopi prefissati a suo tempo dal legislatore.

 

 

 

IX.       COMMENTO ALL'ART. 57 LES PUBB E NORMA TRANSITORIA

Per quanto concerne il cpv. 1, si formalizza, per le considerazioni contenute nel presente messaggio, il principio secondo cui, negli esercizi pubblici, è vietato fumare.

 

Il cpv. 2 consente la creazione di spazi o locali specifici e fisicamente separati in cui sia possibile fumare. Negli stessi è permesso consumare bevande e cibi. Ampiezza, capienza e superficie di quest’area saranno definiti in sede di regolamento e dovranno comunque essere in sintonia con le vigenti leggi in materia di protezione dell’aria, risparmio energetico e norme tecniche.

 

Riteniamo più che opportuna l'eccezione di cui cpv. 3 potendo infatti equiparare una camera di un esercizio pubblico con alloggio ad una camera privata ad uso esclusivo del cliente. Competerà semmai al direttore d'albergo o al gerente dell'esercizio pubblico determinare le camere nelle quali si possa anche fumare. In questo contesto mancano infatti alcune delle condizioni che permettano di limitare le libertà individuali.

Alludiamo segnatamente all'interesse pubblico, alla protezione dei diritti fondamentali altrui e alla proporzionalità.

 

Consideriamo tra l'altro oltremodo opportuno prevedere un adeguato periodo di tempo (un anno) per permettere, non solo al titolare di patente una ponderata valutazione in merito alla possibilità di realizzare il locale per fumatori, ma anche al gerente di considerare se il divieto sancito dall'art. 57 cpv. 1 possa essere introdotto nel suo esercizio pubblico immediatamente o meno (cfr. disposizione transitoria).

Non possiamo infatti dimenticare che, se è vero da un lato che tutti i presupposti giuridici per sancire questa importante limitazione alla libertà individuale ed economica è data (cfr. capitolo VIII), è altrettanto vero che la possibilità di introdurre questo divieto in modo graduale, anche a seguito di un'azione informativa e di sensibilizzazione (cfr. capitolo VII) possa risultare giustificato ed opportuno.

Naturalmente l'entrata in vigore della legge, e quindi la decorrenza della norma transitoria, sarà da noi decisa allorquando il regolamento, che dovrà disciplinare l'ampiezza, la capienza e la superficie di questo particolare spazio, sarà stato allestito e pronto per essere adottato e pubblicato sul BU.

 

 

 

X.   LA LEGGE SANITARIA

Come già affermato, tale legge non abbisogna di particolari modifiche per concretizzare gli obiettivi contenuti nel presente messaggio.

 

Si rileva comunque necessario abrogare il cpv. 4 dell'art. 52 siccome, da una parte, la problematica è già inserita nel vigente Regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 rispettivamente, come già evidenziato al capitolo precedente, dovranno essere promulgate nuove disposizioni nell'ambito degli spazi o locali adibiti ai fumatori.

Comunque, ci permettiamo anticipare, che conformemente alla delega prevista dall'art. 52 cpv. 3 della Legge sanitaria, intendiamo promulgare una puntuale normativa che impedisca di fumare nelle scuole, negli ospedali, nei negozi, nelle sale di riunioni, negli uffici ove lavorano più persone, nei cinematografi, come d'altronde suggerito dalla Commissione speciale in materia sanitaria (cfr. il già citato rapporto del 9 settembre 1988, pag. 23).

 

 

Per le considerazioni sopra espresse vi invitiamo ad approvare il disegno di Legge allegato e vi preghiamo di gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

 

 

 

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella


Disegno di

 

LEGGE

sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; modifica

 

 

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

 

visto il messaggio 13 ottobre 2004 n. 5588 del Consiglio di Stato,

 

 

decreta:

 

 

I.

La Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è così modificata:

 

 

 

Fumo

 

Art. 57

 

1All'interno degli esercizi pubblici è vietato fumare.

 

2È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.

 

3Il divieto di cui al cpv. 1 non si applica alle camere degli esercizi pubblici con alloggio.

 

 

 

II. - Disposizione transitoria ed entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

 

2Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della legge.

 

3È fissato un periodo transitorio di un anno dall'entrata in vigore della norma, durante il quale il gerente ha la facoltà di procrastinare l'introduzione del divieto di fumare nel proprio esercizio pubblico, rispettivamente il titolare di patente di adeguare i locali alla possibilità prevista dall'art. 57 cpv. 2.

 


ALLEGATO

 

 

Modifiche di leggi

 

Con l'entrata in vigore della presente modifica di legge:

 

 

I.

La Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989, è così modificata:

 

 

 

Art. 52 cpv. 4

 

4Abrogato.